STATUTO
Art. 1 Finalità
Art. 1 Finalità
1. E’ costituita in Nervesa della Battaglia l’Associazione Storico Culturale “Battaglia del Solstizio”, di seguito denominata “Associazione”, con lo scopo di riunire gli studiosi e gli appassionati di Storia, con particolare riferimento al periodo della Grande Guerra.
2. L’Associazione si prefigge di ricercare, studiare e raccontare le storie delle persone, dei luoghi e dei fatti del territorio di Nervesa della Battaglia, del Montello e, più in generale, del Piave e del Veneto, attraverso i quali si può descrivere principalmente la Storia della Grande Guerra, ma anche di altri periodi, preservandone in questo modo la memoria.
3. Le finalità statutarie saranno perseguite attraverso l’organizzazione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di manifestazioni commemorative, la realizzazione d’iniziative volte a favorire la conoscenza delle vicende succedutesi nell’ambito del territorio di riferimento, l’elaborazione di pubblicazioni e l’istituzione di un Museo della Grande Guerra a Nervesa della Battaglia e più in generale di tutte le attività connesse agli scopi associativi nei limiti consentiti dalla legge.
4. L’Associazione è apartitica e apolitica e senza scopo di lucro.
5. La durata dell’Associazione è illimitata fino al verificarsi delle cause di scioglimento previste nel presente Statuto.
6. L’Associazione ha sede a Nervesa della Battaglia (TV) in Piazza La Piave, n. 24.
Art. 2 Qualifica di socio
Art. 2 Qualifica di socio
1. Possono aderire all’Associazione tutte le persone che condividano le finalità statutarie ed abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, convinzioni religiose, dalle opinioni politiche, ideologiche, filosofiche. Il numero dei soci è illimitato.
2. Si acquista la qualifica di socio a seguito dell’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda scritta rivolta al Presidente di entrare a far parte dell’Associazione. Il giudizio del Consiglio Direttivo sull’accoglimento della domanda è libero, insindacabile e inappellabile. La domanda può essere presentata da chi ha compiuto i quattordici anni al momento della presentazione medesima. Per i minorenni è necessario il previo consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà.
3. I soci sono possono essere ordinari, sostenitori oppure onorari.
4. E’ socio ordinario o socio sostenitore chi dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo paga la relativa quota associativa nei termini previsti dal Consiglio Direttivo stesso.
5. Il socio ordinario deve prestare la propria opera in modo concreto al perseguimento delle finalità contenute nel presente Statuto impegnandosi allo svolgimento di un numero minimo di attività sociali in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
6. In caso di mancato rispetto della norma di cui sopra, su deliberazione del Consiglio Direttivo, il socio ordinario potrà rinnovare la propria adesione l’anno seguente come socio sostenitore.
7. Il socio sostenitore non ha obbligo di prestare la propria opera secondo quanto previsto per il socio ordinario.
8. L’Assemblea Ordinaria, su proposta del Direttivo, può deliberare la qualifica di socio onorario a chi si è distinto per aver dato un importante contributo in termini qualitativi alla vita dell’Associazione.
9. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o di cinque soci, può deliberare la qualifica di socio benemerito ai soci ordinari, che non siano membri del Consiglio Direttivo, e ai soci sostenitori per impegno profuso durante l’anno a favore del raggiungimento degli scopi dell’Associazione e/o per la rilevanza dei beni conferiti al museo.
Art. 3 Diritti e doveri dei soci
Art. 3 Diritti e doveri dei soci
1. Fatte salve le prerogative delle Assemblee, i Soci hanno il diritto:
a) di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
b) di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
c) di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
d) di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
e) di accedere alle tutele legali previste dallo Statuto.
2. I Soci hanno l’obbligo di:
a) versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
b) rispettare le norme Statutarie e le deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione;
c) svolgere le attività concordate anche in funzione della qualifica di socio posseduta;
d) mantenere un comportamento conforme alla dignità ed alle finalità dell’Associazione.
Art. 4 Tutela del socio
Art. 4 Tutela del socio
1. Al fine di perseguire al meglio l’oggetto sociale e, in particolare, di salvaguardare più compiutamente il patrimonio storico che si riferisce alla Grande Guerra, in tutte le sue forme di espressione, l’Associazione, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, può, a suo insindacabile giudizio, sostenere il socio, nei modi che risulteranno di volta in volta più idonei, in procedimenti legali sorti a carico del socio medesimo a causa:
a) di rilevamenti o di ricerche storiche effettuate sul terreno nei luoghi interessati dalla Grande Guerra e svolti per conto dell’Associazione;
b) di contestazioni avanzate dalle autorità preposte su simulacri e su reperti storici della Grande Guerra certificati quali inerti in suo possesso quale collezionista;
c) di contestazioni avanzate dalle Autorità sul possesso personale di reperti storici della Grande Guerra che nulla hanno a che vedere con armi, munizionamenti o simulacri di oggetti inerti;
salvo sempre il fatto che la proprietà di quanto succitato sia del socio e non di terzi in violazioni di legge.
2. Il Consiglio Direttivo attiverà delle protezioni assicurative al fine di tutelare l’attività che i soci svolgono nell’ambito dell’Associazione.
Art. 5 Perdita della qualifica di socio
Art. 5 Perdita della qualifica di socio
1. La qualifica di socio si perde per:
a) decesso;
b) decadenza per mancato pagamento della quota associativa nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo;
c) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo indirizzandole al Presidente;
d) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile quando:
sia stato sottoposto a provvedimenti di interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa
che abbia mantenuto condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico;
che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell’Associazione;
per inosservanza delle disposizioni dello Statuto o dei Regolamenti di attuazione dello Statuto o delle norme etiche, oppure alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
che in qualsiasi modo arrechi un danno materiale o morale all’Associazione o fomenti in seno ad essa disordini o dissidi.
2. Al fine di tutelare l’Associazione, il Consiglio Direttivo, nei casi previsti per l’esclusione può deliberare la sospensione della qualifica di socio.
Il socio che sia destinatario di un provvedimento di esclusione o di sospensione può richiedere appello al Collegio dei Garanti entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo. In questo caso l’esclusione è sospesa fino alla decisione del Collegio dei Garanti sulla fondatezza dell’appello, che deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta stessa con comunicazione indirizzata al socio appellante e al Consiglio Direttivo.
3. Se il Collegio dei Garanti accoglie l’appello, il provvedimento di esclusione è da considerarsi nullo.
La mancata pronuncia del Collegio dei Garanti sulla richiesta di appello è ammessa in caso di particolare complessità degli elementi di valutazione, marcato disaccordo tra i Garanti (ognuno esprime una valutazione differente dagli altri), carenza di elementi di giudizio: viene comunicata sia all’appellante che al Consiglio Direttivo ed ha l’effetto di non mutare il provvedimento di esclusione o sospensione deliberato dal Consiglio Direttivo.
4. La perdita o la sospensione della qualifica di socio comporta l’automatica perdita o sospensione da eventuali cariche sociali.
5. In caso perdita della qualifica, il Socio non avrà nulla a pretendere, se non la restituzione dei beni di sua proprietà eventualmente ceduti in comodato a favore dell’Associazione.
Art. 6 Organi dell’Associazione
Art. 6 Organi dell’Associazione
1. Sono Organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei Soci Ordinaria e Straordinaria
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Vice Presidente
il Segretario
il Tesoriere
il Revisore dei Conti
il Collegio dei Garanti
2. Le cariche Sociali non comportano compensi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute secondo le regole deliberate dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 Assemblea
Art. 7 Assemblea
1. L’insieme dei soci ordinari e sostenitori, che siano entrambi in regola con la quota associativa, e i soci onorari formano l’Assemblea dei Soci. I soci ordinari minori d’età, i soci sostenitori e i soci onorari pur partecipando alle riunioni dell’Assemblea dei Soci non sono computati ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea Ordinaria né possono essere eletti quali membri degli organi associativi. I soci sostenitori sono computati ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea Straordinaria.
2. L’Assemblea Ordinaria:
a) Nomina e revoca il Consiglio Direttivo
b) Nomina e revoca il Revisore dei Conti
c) Nomina e revoca il Collegio dei Garanti
d) Nomina i soci onorari
e) Approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo
f) Determina le quote associative
g) Determina le linee programmatiche generali dell’attività sociale
3. L’Assemblea Straordinaria delibera:
a) le modifiche allo Statuto
b) le operazioni di straordinaria amministrazione
c) lo scioglimento dell’Associazione
4. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria deve essere inoltrata ai soci almeno dieci giorni prima e, per economicità di gestione, può essere inviata, con pari valore giuridico, per comunicazione telefonica, per e-mail, per fax o per lettera e deve contenere l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno;
5. All’uopo, ogni socio ha l’obbligo, all’atto di iscrizione, di comunicare all’Associazione l’indirizzo, il numero di telefono o l’indirizzo e-mail o il numero di fax che l’Associazione dovrà utilizzare per le comunicazioni.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
E’ ammessa al massimo una delega per ogni socio.
Nelle deliberazioni di approvazione del REFA (Rendiconto Finanziario Annuale) e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
6. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci ordinari maggiorenni in regola con la quota associativa presenti.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione dei bilanci.
7. Con le stesse modalità, l’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo qualora quest’ultimo ne ravvisi la necessità o su proposta di cinque soci che non siano membri del Consiglio Direttivo nei casi previsti dal presente Statuto.
8. L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’Assemblea Ordinaria.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci ordinari maggiorenni e dei soci sostenitori in regola con la quota associativa presenti, in proprio o per delega.
E’ ammessa al massimo una delega per ogni socio.
9. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci ordinari maggiorenni e dei soci sostenitori in regola con la quota associativa presenti, in proprio o per delega. E’ ammessa al massimo una delega per ogni socio. Per la deliberazione di scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei presenti in proprio o per delega. E’ ammessa al massimo una delega per ogni socio.
Art. 8 Consiglio Direttivo
Art. 8 Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri nominati dall’Assemblea Ordinaria tra i soci ordinari maggiorenni in regola con la quota d’iscrizione alla data dell’elezione e con un’anzianità associativa di almeno un anno a tale data. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti e restano in carica per tre anni fino alla data dell’Assemblea Ordinaria che approva il terzo bilancio consuntivo proposto dal Consiglio Direttivo. Non può essere eletto nel Consiglio Direttivo il socio che è stato destinatario di richiami o di provvedimenti sanzionatori nell’ultimo anno per violazione dello Statuto o dei regolamenti dell’Associazione, né chi incorre in una delle cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste dalla legge. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere né Revisore dei Conti né membro del Collegio dei Garanti. Il Consiglio Direttivo sorveglia il rispetto delle norme statutarie ed etiche da parte dei soci e degli altri organi sociali;
2. I componenti il Consiglio Direttivo sono obbligati al segreto su dati e informazioni di gestione cui vengono a conoscenza in ragione delle loro funzioni.
3. L’incarico è gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo
a) nomina fra i suoi componenti:
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Segretario;
l’Economo;
b) Qualora segretario e/o economo non possano essere eletti tra i membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio potrà eleggerli tra i soci, ed in questo caso potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
c) nomina fra i soci:
i responsabili di progetto;
i responsabili di attività;
d) delibera il termine ultimo per l’iscrizione annua;
e) determina l’ammontare delle quote associative da far approvare all’Assemblea Ordinaria di approvazione del bilancio consuntivo;
f) delibera sull’ingresso dei nuovi soci;
g) delibera sulla proposta di nomina dei soci onorari da far approvare all’Assemblea;
h) delibera sulla proposta di nomina dei soci benemeriti;
i) dichiara la decadenza e delibera motivatamente la sospensione e la revoca della qualifica di socio, dopo aver consultato il Collegio dei Garanti;
j) delibera la data di convocazione dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria con la predisposizione dell’Ordine del Giorno;
k) delibera sulle proposte di deliberazione da far approvare all’Assemblea Ordinaria e all’Assemblea Straordinaria;
l) programma l’attività dell’Associazione, specificando gli obiettivi da raggiungere e le relative priorità ed individuando le modalità organizzative ed economiche necessarie per il loro perseguimento; predispone la relazione morale da far approvare all’Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
m) approva i regolamenti di funzionamento interno;
n) determina i corrispettivi dei servizi a pagamento
o) delibera l’accettazione di eredità, legati e donazioni
p) adotta le deliberazioni per stare in giudizio
q) ratifica le disposizioni presidenziali, assunte per motivi d’urgenza, entro 30 giorni a pena di decadenza;
r) adotta tutte le attività di gestione ordinaria e straordinaria utili al raggiungimento dello scopo associativo che lo Statuto o la Legge non attribuisce ad altro organo sociale;
s) valuta le attività svolte o in itinere ed assume le iniziative necessarie per il loro costante miglioramento;
t) attiva forme di tutela giuridica e morale per lo svolgimento delle attività connesse all’appartenenza dell’associazione.
5. La responsabilità di gestione spetta al Consiglio Direttivo, la rappresentanza al Presidente. Il Consiglio Direttivo può conferire ad un suo componente o, eventualmente in subordine, ad un socio il potere di agire in nome e/o per conto dell’Associazione in qualità di responsabile di progetto per la gestione di un progetto e/o di una o più attività compresa la responsabilità della diffusione mediatica. Nell’incarico dovranno essere precisati il progetto e/o le attività da svolgere indicandone l’oggetto, gli obiettivi da raggiungere e le modalità operative. L’attività del responsabile di progetto sarà svolta con autonomia decisionale nei limiti del potere attribuito. Il responsabile di progetto ha l’obbligo di tenere informato il Consiglio Direttivo, per il tramite del Presidente, dello stato di avanzamento del progetto e/o delle attività. E’ fatto divieto al socio di agire in nome e/o per conto dell’Associazione senza l’autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo. La violazione del divieto comporta l’automatica esclusione del socio fatta salva la responsabilità civile per aver agito in nome e/o per conto dell’Associazione senza averne l’autorizzazione.
6. Per il miglior esercizio delle competenze di cui al precedente comma il Consiglio Direttivo esercita un costante controllo sugli atti dell’Associazione cui ha pieno accesso.
7. Sono dichiarati eletti nel Consiglio Direttivo i sette candidati che hanno riportato, con scrutinio segreto, il maggior numero di suffragi. Ogni socio ha diritto di esprimere sette preferenze tra quelle indicate nella lista dei candidati.Non sono ammesse le votazioni su delega.
8. Il Consigliere dimissionario o decaduto sarà sostituito dal socio che in fase di elezioni è risultato il primo dei non eletti. Qualora questi non dovesse accettare, la carica verrà assegnata al socio disponibile con più voti ottenuti alle elezioni.
9. Nel caso non sia possibile ricostituire il numero complessivo dei membri del Consiglio Direttivo nei modi previsti nel comma precedente, si procederà all’elezione dei membri mancanti.
10. I membri nominati in sostituzione restano in carica per il periodo residuo di mandato del consigliere sostituito.
11. Il Consiglio Direttivo decade per la mancata convocazione dell’Assemblea nei termini previsti per l’approvazione del bilancio consuntivo o per la mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea Ordinaria.
12. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Ordinaria, su proposta di cinque soci che non siano membri del Consiglio Direttivo, per mancato esercizio delle funzioni o per attività in palese contrasto con lo Statuto e con la legge.
13. In caso di decadenza o di revoca del Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria è automaticamente convocata il trentesimo giorno dalla data dell’Assemblea in cui si è verificata la causa di decadenza o di revoca o dal termine ultimo per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio.
14. I membri del Consiglio Direttivo decadono per sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste dalla legge. La dichiarazione di decadenza è pronunciata con deliberazione del Consiglio Direttivo e notificata all’interessato.
15. Su proposta del Consiglio Direttivo o su proposta di cinque soci che non siano membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria può revocare il componente del Consiglio Direttivo che tenga un comportamento in palese contrasto con lo Statuto e con la legge.
16. Il Consiglio Direttivo valuta lamentele che pervenissero da soci, tra soci e tra soci ed organi sociali e, nel caso in cui lo ritenga necessario, interessa il Collegio dei Garanti per raccoglierne il parere, ne trae le conseguenze ed adotta i provvedimenti conseguenti. Solo nei casi di proposta di esclusione o di mancata iscrizione di soci, è necessario raccogliere il parere del Collegio dei Garanti, e solo in questo caso, il parere del collegio dei garanti è inappellabile.
Art. 9 Funzionamento del Consiglio Direttivo
Art. 9 Funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Valuta e determina l’organizzazione delle attività sociali, sovraintende al buon clima, agevola e facilita l’interscambio culturale e l’amalgama tra i soci, prevede ed organizza momenti conviviali associativi periodici, ponendosi come scopo l’instaurarsi di un positivo “stare insieme” associativo, un’efficiente svolgersi delle attività sociali, cogliendo le opportunità di crescita che le composite conoscenze e relazioni della compagine associativa possono offrire
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta che questi lo ritiene opportuno o su espressa richiesta di almeno tre Consiglieri e deve contenere indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno.
3. La convocazione deve essere inoltrata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima e, per economicità di gestione, può essere inviata, con pari valore giuridico, per comunicazione telefonica, per e-mail, per fax o per lettera e deve contenere l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno. In caso d’urgenza, della quale deve risultare evidenza nel verbale di riunione, la convocazione deve essere fatta almeno nelle precedenti ventiquattrore.
4. Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo di norma ogni sessanta giorni.
5. La prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo si deve tenere entro trenta giorni dal giorno dell’elezione e deve essere convocata dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, nel caso di parità di voti, dal Consigliere più giovane d’età.
6. Della prima riunione del Consiglio Direttivo deve essere data informazione anche al Collegio dei Garanti.
7. La seduta del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Per questo fine non si calcolano i membri sospesi. Se nel corso della riunione viene meno la maggioranza dei membri determinata nel modo sopra descritto, la riunione si interrompe.
8. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Le votazioni vengono fatte per alzata di mano o appello nominale.
10. E’ necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri il Consiglio Direttivo per gli atti concernenti:
a. la nomina e la revoca del Presidente;
b. le proposte di modifiche allo Statuto da far votare all’Assemblea Straordinaria;
c. le proposte di operazioni di straordinaria amministrazione da far votare all’Assemblea Straordinaria;
d. la proposta di scioglimento dell’Associazione da far votare all’Assemblea Straordinaria.
11. Delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle relative deliberazioni si deve dare atto in un apposito processo verbale redatto dal Segretario, o, in caso di sua assenza, da uno dei componenti del Consiglio Direttivo individuato dal Presidente all’apertura della riunione.
12. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Qualora qualcuno degli intervenuti si allontanasse prima di firmare o si rifiutasse di firmare, o non potesse firmare, se ne farà menzione nel verbale stesso.
A cura del Segretario, il verbale di riunione deve essere inviato a tutti i Consiglieri in copia via e-mail o
via fax entro cinque giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo.
Art. 10 Presidente
Art. 10 Presidente
1. E’ nominato dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta tra i suoi membri con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
c) convoca e presiede l’Assemblea dei Soci;
d) garantisce, in armonia con le determinazioni consiliari, il corretto perseguimento delle finalità dell’Associazione;
e) vigila sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti e sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo;
f) assicura il buon funzionamento del Consiglio Direttivo esercitando le sue prerogative quale primus inter pares;
g) in caso di necessità e di urgenza può adottare gli atti di competenza del Consiglio Direttivo, con esclusione degli atti concernenti l’ingresso, la sospensione e la revoca della qualifica di socio sottoponendoli a ratifica da parte dello stesso entro il termine di dieci giorni in mancanza della quale devono ritenersi nulli fin dall’origine;
h) svolge tutte le altre funzioni previste dalla Legge e dallo Statuto.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente limitatamente all’ordinaria gestione.
4. In caso di dimissioni, di decadenza o di impedimento permanente il Presidente è nominato nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo tra i suoi membri con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. La riunione sarà convocata dal Vice Presidente e, in sua mancanza, dal membro del Consiglio Direttivo che ha riportato più preferenze.
5. Il Presidente può essere revocato da parte del Consiglio Direttivo su proposta della maggioranza dei consiglieri per mancato esercizio delle funzioni o per attività in palese contrasto con lo Statuto e la legge. In questo caso il Consiglio Direttivo deve essere convocato dalla maggioranza dei consiglieri in carica con le forme previste per la convocazione del Consiglio Direttivo e deve contenere l’indicazione del sostituto.
Art. 11 VicePresidente
Art. 11 Vice Presidente
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente. In questi casi le attribuzioni dello Statuto riferite al Presidente sono da intendersi come attribuite al Vice Presidente.
Art. 12 Segretario
Art. 12 Segretario
1. Il Segretario è responsabile delle convocazioni degli organi sociali e delle comunicazioni sociali, predispone i verbali delle riunioni degli organi sociali ed è responsabile della loro conservazione. E’ responsabile della conservazione dei documenti dell’associazione ed adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell’Amministrazione nell’ambito delle direttive fornite dal Consiglio e delle competenze da questi attribuitegli, assumendone le relative responsabilità tecniche ed amministrative.
Art. 13 Economo
Art. 13 Economo
1. L’Economo:
a) cura la raccolta delle quote sociali;
b) cura la richiesta di contributi e le incombenze fiscali;
c) predispone il bilancio consultivo e il bilancio preventivo che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo;
d) provvede alle incombenze fiscali e ai pagamenti su mandato del Presidente;
e) cura la tenuta dei libri contabili;
f) custodisce ed amministra i fondi sociali;
g) cura i rapporti con l’istituto di credito designato quale Tesoriere.
2. I mandati di pagamento e gli ordinativi d’incasso, per costituire titolo di scarico per l’istituto di credito designato quale Tesoriere, devono essere muniti della firma dell’Economo e del Presidente.
Art. 14 Revisore dei Conti
Art. 14 Revisore dei Conti
1. Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea Ordinaria tra i soci ordinari maggiorenni in regola con la quota d’iscrizione alla data dell’elezione e con un’anzianità associativa di almeno un anno a tale data. E’ eletto per tre anni e può essere rieletto consecutivamente soltanto una volta. Non può essere eletto Revisore dei Conti il socio che è stato destinatario di richiami o di provvedimenti sanzionatori nell’ultimo anno per violazione dello Statuto o dei regolamenti dell’Associazione, né chi incorre in una delle cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste dalla legge. Il Revisore dei Conti non può essere membro del Consiglio Direttivo né del Collegio dei Garanti.
2. Il Revisore dei Conti è obbligato al segreto su dati e informazioni di gestione cui viene a conoscenza in ragione delle sue funzioni.
3. L’incarico è gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
4. Il Revisore dei Conti:
a) garantisce la regolarità degli adempimenti contabili dell’Associazione, redige i pareri al bilancio di previsione, alle variazioni di bilancio ed apposita relazione sulla situazione economica, contabile e patrimoniale in sede di approvazione del Rendiconto Conto Consuntivo;
b) vigila sulla regolare gestione dei fondi esaminando la contabilità e la relativa documentazione acquisendo, inoltre, tutti gli elementi e le informazioni utili mediante la collaborazione con il Segretario e l’istituto di credito designato quale Tesoriere;
c) con apposite comunicazioni al Consiglio Direttivo può dare suggerimenti ed indicare accorgimenti per migliorare la funzionalità della gestione contabile, anche su richiesta del medesimo Consiglio;
d) Relazione annuale sulla gestione contabile all’Assemblea dei soci da allegare al bilancio consuntivo prima della sua votazione;
5. In qualsiasi momento il Revisore dei Conti può:
prendere visione dei libri contabili;
effettuare verifiche amministrative contabili;
controllare la cassa;
Gli esiti della verifica sono comunicati al solo Consiglio Direttivo;
6. Il Revisore dei Conti può essere revocato da parte dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o su proposta di cinque soci che non siano membri del Consiglio Direttivo per mancato esercizio delle funzioni, per venir meno del requisito del rispetto del segreto o per gravi violazioni di legge o dello Statuto.
Art. 15 Collegio dei Garanti
Art. 15 Collegio dei Garanti
1. Il Collegio dei Garanti è formato da 3 (tre) a 5 (cinque) soci e comunque sempre in numero dispari. Si riunisce validamente solo alla presenza di tutti i suoi componenti.
2. I Garanti sono nominati dall’Assemblea Ordinaria o Straordinaria tra i soci ordinari maggiorenni in regola con la quota d’iscrizione alla data dell’elezione e con un’anzianità associativa di almeno un anno a tale data. Sono eletti per tre anni e possono essere rieletti.
3. Non può essere eletto quale Garante il socio che è stato destinatario di richiami o di provvedimenti sanzionatori nell’ultimo anno per violazione dello Statuto o dei regolamenti dell’Associazione, né chi incorre in una delle cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste dalla legge.
4. Ogni Garante eletto non può essere membro del Consiglio Direttivo né Revisore dei Conti né aver svolto tali incarichi nell’ultimo anno.
5. il Collegio dei Garanti si riunisce autonomamente o su richiesta del Consiglio Direttivo, ed ha il compito di valutare preventivamente eventuali reclami o richieste che pervengano dai soci, oppure su istanza diretta di un socio, nel qual caso la richiesta deve pervenire a mezzo mail, all’indirizzo dei Garanti appositamente creato dall’Associazione, e deve essere inoltrato per conoscenza anche al Consiglio Direttivo. Fornisce esito nell’arco di 60 giorni.
6. Il Collegio dei Garanti decide a maggioranza. La mancata pronuncia del Collegio dei Garanti sulla richiesta di appello è ammessa in caso di particolare complessità degli elementi di valutazione, marcato disaccordo tra i Garanti (ognuno esprime una valutazione differente dagli altri), carenza di elementi di giudizio.
7. L’incarico è gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
8. il Collegio dei Garanti si esprime precipuamente su proposte del Consiglio Direttivo di esclusione o mancata accettazione di un socio. Lamentele, istanze, controversie provenienti da soci o tra soci o tra soci ed organi societari vanno indirizzate al Consiglio Direttivo che le valuterà e, nel caso in cui lo ritenga indispensabile, indirizzerà il quesito al Collegio dei Garanti per le sue valutazioni, che saranno sempre e solo trasmesse al Consiglio Direttivo stesso, che provvederà ad informare i soci alla prima occasione utile (riunioni periodiche e Assemblea Ordinaria o Straordinaria)..
9. Un Garante può essere revocato da parte dell’Assemblea su proposta di cinque soci che non siano membri del Consiglio Direttivo per mancato esercizio delle funzioni, o per gravi violazioni di legge o dello Statuto.
10. Il Collegio dei Garanti non si occupa di regolamentare o indagare le attività ed i modus operandi associativi o dei singoli soci, la cui pianificazione ed ottimizzazione è demandata in primis al Consiglio Direttivo ed in subordine all’Assemblea Ordinaria nei modi e tempi previsti dallo Statuto.
Art. 16 Patrocinatori
Art. 16 Patrocinatori
1. Il Consiglio Direttivo nomina, nel numero che riterrà opportuno, patrocinatori e patronesse tra i cittadini meritevoli con l’incarico di promuovere lo sviluppo dell’Associazione diffonderne la conoscenza e lo scopo, raccogliere donazioni ed offerte e cooperare, con l’associazione per iniziative storico culturali ambientali, feste e spettacoli di beneficenza a favore della promozione dell’associazione.
2. Possono essere nominati patrocinatori anche Enti Pubblici, Aziende private, Società, altre Associazioni.
3. Chi è nominato patrocinatore o patronessa avrà diritto, per pari periodo, di utilizzare il titolo suddetto sempre nel rispetto della legge e degli interessi dell’associazione.
4. I patrocinatori e le patronesse hanno diritto di visitare periodicamente le sedi delle attività dell’associazione avanzando osservazioni e proposte, non vincolanti al Consiglio Direttivo, finalizzate alla promozione storica ed al miglioramento delle attività.
5. Le osservazioni e le proposte, di cui al punto precedente, devono essere vagliate dal Consiglio Direttivo nella prima adunanza in cui sia possibile inscriverle.
6. La durata delle due cariche è di tre anni, rinnovabili per pari periodo, con semplice comunicazione scritta del Consiglio Direttivo.
7. I patrocinatori e le patronesse al termine del mandato saranno inscritti, con delibera del Consiglio Direttivo, dalla quale risulti l’impegno profuso a favore dell’Associazione, nel libro d’oro dell’Associazione a perenne memoria.
8. I patrocinatori e le patronesse distintesi particolarmente per generosità ed abnegazione nel sostenere le attività sociali dell’Associazione, durante i mandati ricevuti, su delibera del Consiglio Direttivo, saranno inscritti a perenne memoria nelle lapidi marmoree istituite dal Consiglio Direttivo nel museo e lungo i percorsi storici.
9. In caso di comportamento non conforme alla Legge o agli interessi dell’Associazione il patrocinatore o la patronessa possono essere revocati, prima della scadenza, con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo.
Art. 17 Bilanci e fondo comune
Art. 17 Bilanci e fondo comune
1. L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Servizio di Tesoreria e di Cassa è affidato ad un Istituto Bancario e/o Postale con delibera del Consiglio Direttivo.
3. Gli adempimenti contabili dell’Associazione sono disciplinati in apposito regolamento.
4. Il rendiconto annuale di esercizio, una volta approvato dal Consiglio Direttivo, dal Revisore dei Conti e dall’Assemblea dei soci, è a disposizione di ogni singolo socio presso la sede dell’Associazione, dopo che questi ne abbia fatta formale richiesta al Presidente.
Art. 18 Scioglimento Associazione
Art. 18 Scioglimento Associazione
1. L’Associazione si scioglie:
a) per deliberazione dell’Assemblea Straordinaria con voto favore di 3/4 degli aventi il diritto di voto;
b) per mancata approvazione del bilancio consuntivo entro l’anno successivo a quello di riferimento.
Art. 19 Norme finali
Art. 19 Norme finali
1. Per il computo dei termini previsti nel presente Statuto, si applicano le disposizioni dell’art. 2963 del Codice Civile.
2. Presso la Sede dell’Associazione è istituito apposito albo per la pubblicazione degli atti adottati dal Consiglio Direttivo.
Art. 20 Norme transitorie
Art. 20 Norme transitorie
1. Il membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti in carica alla data di approvazione del presente
Statuto restano in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato elettivo.
2. Essi possono essere rieletti con le regole previste dal presente Statuto.
CHI SIAMO
L’Associazione Storico Culturale “Battaglia del Solstizio” riunisce gli studiosi e gli appassionati del periodo storico della Grande Guerra.
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